IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni   ed   integrazioni   che   disciplina   il
reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche; 
  Visto in particolare il comma 4  del  citato  art.  35  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo  cui  le  determinazioni
relative all'avvio di procedure  di  reclutamento  sono  adottate  da
ciascuna amministrazione  o  ente  sulla  base  della  programmazione
triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n.  165  del
2001 che al comma 4 subordina l'avvio delle procedure concorsuali per
le amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici
e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore  alle  200  unita',
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ed al comma 4-bis stabilisce che la stessa procedura e modalita' deve
essere seguita per le procedure di reclutamento a  tempo  determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti  di
formazione e lavoro, tenuto conto degli aspetti  finanziari,  nonche'
dei criteri previsti dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo; 
  Visto l'art. 30 del richiamato decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 come successivamente integrato  e  modificato  concernente  il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
  Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n.  165  del  2001  che
detta disposizioni in  materia  di  mobilita'  del  personale  e  che
prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazione ed integrazioni il quale al  comma  1  prevede  che  le
amministrazioni nell'individuazione  delle  dotazioni  organiche  non
possono determinare, in presenza di vacanze di  organico,  situazioni
di soprannumerarieta' di personale anche temporanea  nell'ambito  dei
contingenti relativi alle singole  posizioni  economiche  delle  aree
funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6,  dispone  che  le
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di  cui
allo stesso articolo non possono assumere nuovo  personale,  compreso
quello appartenente alle categorie protette; 
  Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6 agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto in particolare l'art. 74,  commi  1,  5  e  6,  del  predetto
decreto legge n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la
riduzione  degli  assetti  organizzativi,   la   dotazione   organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 il  quale,
al comma 1 prevede che le  amministrazioni  interessate  al  presente
provvedimento dovevano  provvedere,  entro  il  31  dicembre  2008  a
rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale
in relazione alle misure di  razionalizzazione,  di  riduzione  delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni  previste  dal
decreto legge stesso, ed ai commi  successivi  disciplina  il  regime
delle assunzioni per le  stesse  amministrazioni  dall'anno  2009  al
2013; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» ed in particolare  la  disciplina  in  materia  di
assunzioni prevista dall'art. 1, comma 643,  solo  per  gli  enti  di
ricerca, per l'anno 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto l'art. 17, commi da 10 a  13,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  3  agosto
2009, n. 102, che disciplina una procedura speciale  di  reclutamento
per il personale in possesso dei prescritti requisiti; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata  in  vigore
dello  stesso  decreto  le  amministrazioni  vigilanti  su  enti   ed
organismi pubblici statali, nonche'  strutture  pubbliche  statali  o
partecipate dallo Stato,  anche  in  forma  associativa  e  gli  enti
interessati, sino al conseguimento degli  obiettivi  di  contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma  3  dello  stesso
art. 17, non possono procedere a  nuove  assunzioni  di  personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali,  fatte  salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente.  Per   le
finalita' di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  sono  altresi'  fatte  salve  le  assunzioni
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nei  limiti  consentiti   dalla
normativa vigente; 
  Viste  le  richieste  di   autorizzazione   a   bandire   procedure
concorsuali negli anni 2009, 2010  e  2011  per  il  reclutamento  di
personale  a  tempo  indeterminato  trasmesse  dalle  amministrazioni
interessate; 
  Ritenuto di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure  di
reclutamento in favore delle amministrazioni ed enti sopra citati, ai
sensi del citato comma 4 dell'art.  35  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, per un numero di posti compatibili con i  vincoli
assunzionali previsti per gli anni 2009, 2010 e 2011  precisando  che
le amministrazioni potranno avviare procedure concorsuali soltanto in
presenza di un'effettiva vacanza  d'organico  da  accertare  all'atto
dell'emanazione  del  bando  non  potendo  rilevare,  ai  fini  della
determinazione dei posti da bandire, la previsione di  posti  che  si
renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni di cui  alla  tabella  allegata  al  presente
decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le  disposizioni  e
gli adempimenti in materia di organici di cui al successivo comma  2,
ad avviare, nel triennio 2009-2011, le procedure  di  reclutamento  a
fianco di ciascuna indicate. 
  2. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 resta,
comunque, subordinato al rispetto delle previsioni di cui all'art. 74
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art.  6,  comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 17, commi 3
ed 8, del decreto legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' degli articoli
30 e  34-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Le procedure di  reclutamento  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo   possono,   altresi',   essere   avviate   tenendo    conto
dell'effettiva vacanza dei posti in organico  relativi  alle  singole
posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 26 ottobre 2009 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                       Il Ministro per le riforme e l'innovazione     
                              nella pubblica amministrazione          
                                             Brunetta                 
 
Il Ministro dell'economia 
       e delle finanze 
          Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 11, foglio n. 14